Miglioramenti

Ai sensi dell’art. 1102 c.c., ciascun partecipante alla comunione può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune. Più chiaramente «ciascun condòmino può servirsi della cosa comune apportandovi le modificazioni che egli ritenga utili per il miglior godimento di essa, fino a sostituirla con altra che offra maggiore funzionalità. Tali facoltà, peraltro, sono legittime solo se si esplicano nei limiti dettati dalla legge e cioè con l’astensione di ogni alterazione del bene comune e conservando la possibilità dell’uso di esso da parte di ogni altro condòmino nell’ambito del suo diritto» (TERZAGO): in altri termini costituiscono una consentita esplicazione del diritto di comproprietà, e come tali non richiedono la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei condòmini, tutte quelle opere che un singolo condòmino esegua sulla cosa comune a proprio esclusivo vantaggio, al fine di ritrarre dalla stessa una specifica utilità, aggiuntiva rispetto alle utilità generali che essa procura normalmente a tutti i partecipanti al condominio, purché non leda il pari diritto di questi ultimi e, quindi, la possibilità ad essi spettante di continuare nel loro uso (si pensi, ad esempio, all’installazione di un’antenna sul terrazzo comune o di un ascensore nella tromba delle scale a proprie spese).
La norma dell’art. 1102 c.c. è derogabile da un regolamento condominiale di natura contrattuale, il quale vieti espressamente e specificamente al singolo condòmino di apportare alla cosa comune qualsivoglia modificazione, anche se inidonea a menomare in maniera significativa il pari uso degli altri condòmini.