Manutenzione ordinaria
Le opere di manutenzione ordinaria sono quelle necessarie per conservare la cosa comune in uno stato di normalità, nonché quelle dirette a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, effettuando, per esempio, le necessarie riparazioni ai campanelli, ai citofoni, all’antenna centralizzata, al portone d’ingresso, le revisioni periodiche all’impianto dell’ascensore di illuminazione e a quello di riscaldamento, la riparazione della pompa per il sollevamento dell’acqua etc. (LOVATI, MONEGAT).
L’esecuzione di queste opere rientra tra i doveri che la legge impone all’amministratore (art. 1130, 1° co., nn. 3 e 4, c.c.) e può essere pretesa anche dal singolo partecipante al condominio, il quale lamenti danni dovuti al cattivo funzionamento di un impianto o all’insufficiente manutenzione di una parte comune.
Alla riscossione dei contributi e alla erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria l’amministratore può provvedere anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei condòmini, trattandosi di esborsi generalmente dovuti a scadenze fisse, ai quali l’amministratore medesimo provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere assembleari (Cass. 18-8-1986, 5068).
L’esecuzione di queste opere rientra tra i doveri che la legge impone all’amministratore (art. 1130, 1° co., nn. 3 e 4, c.c.) e può essere pretesa anche dal singolo partecipante al condominio, il quale lamenti danni dovuti al cattivo funzionamento di un impianto o all’insufficiente manutenzione di una parte comune.
Alla riscossione dei contributi e alla erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria l’amministratore può provvedere anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei condòmini, trattandosi di esborsi generalmente dovuti a scadenze fisse, ai quali l’amministratore medesimo provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere assembleari (Cass. 18-8-1986, 5068).