Manutenzione (opere di)

Per manutenzione (ordinaria o straordinaria) bisogna intendere quell’insieme di attività ed operazioni necessarie a preservare la conveniente efficienza e funzionalità del bene. Per distinguere, quindi, le opere di manutenzione dalle innovazioni deve aversi riguardo al fatto che le prime rivestono un carattere di «necessità» che manca decisamente nelle seconde (SALIS).
Il carattere di necessità che gli interventi di manutenzione rivestono comporta che la loro realizzazione possa essere pretesa anche dal singolo condòmino. Del resto tra gli obblighi che la legge impone all’amministratore rientrano la riscossione dei contributi e l’erogazione delle «spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni» (art. 1130, 1° co., n. 3, c.c.), nonché il compimento degli «atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio» (art. 1130, 1° co., n. 4, c.c.), mentre quello di deliberare sulle «opere di manutenzione straordinaria» rientra tra le attribuzioni dell’assemblea, senza contare, poi, che tali opere potrebbero anche essere eseguite dall’amministratore senza preventiva deliberazione dell’assemblea qualora fossero urgenti (art. 1135, ult. co., c.c.).