Mandato

Ai sensi dell’art. 1703 c.c., il mandato è il contratto con il quale una parte (c.d. mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (c.d. mandante). Il mandante può conferire al mandatario anche il potere di rappresentanza, e in questo caso gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante. Tuttavia è possibile che il mandato sia conferito senza rappresentanza, con la conseguenza che operando il mandatario in nome proprio è in capo a lui che si costituisce il rapporto negoziale, ed è nella sua sfera giuridica che si producono gli effetti degli atti che egli (nell’espletamento dell’incarico conferitogli) pone in essere. Il mandante ha, in questo secondo caso, l’obbligo (ma anche il diritto) di recepire gli effetti dell’atto che ha autorizzato. Taluni effetti dell’attività negoziale compiuta dal mandatario senza rappresentanza si producono, peraltro, direttamente in capo al mandante (ad esempio, cadono automaticamente nella titolarità di quest’ultimo i beni mobili e i crediti acquistati in nome proprio dal mandante).
Il mandatario deve operare con la diligenza del buon padre di famiglia, osservando i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, salvo che il mandante lo ratifichi.
Per quanto attiene, infine, all’estinzione del rapporto di mandato, va detto che, trattandosi di un rapporto di tipo personale, fondato sulla fiducia, la sua estinzione consegue alla morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario.