Luci e vedute
Le disposizioni vigenti in materia di apertura di luci e vedute contemperano due contrapposte esigenze. Da un lato, infatti, vi è l’esigenza del proprietario di un immobile di affacciarsi e guardare sia di fronte che lateralmente, nonché quella di ricevere aria e luce, per mezzo di balconi e finestre. Dall’altro va salvaguardata l’esigenza del proprietario confinante (o dirimpettaio) di non vedere invasa la propria intimità (c.d. privacy).
Per aprire luci (quelle che danno solo passaggio alla luce e all’aria) non occorre osservare distanze dalla proprietà del vicino, mentre per l’apertura delle vedute (quelle che permettono anche l’affaccio) va osservata, se non c’è di mezzo una pubblica via, la distanza di un metro e mezzo dalla proprietà vicina se si tratta di una veduta diretta, e di settantacinque centimetri (che si misura dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto) se si tratta di veduta laterale o obliqua.
Per aprire luci (quelle che danno solo passaggio alla luce e all’aria) non occorre osservare distanze dalla proprietà del vicino, mentre per l’apertura delle vedute (quelle che permettono anche l’affaccio) va osservata, se non c’è di mezzo una pubblica via, la distanza di un metro e mezzo dalla proprietà vicina se si tratta di una veduta diretta, e di settantacinque centimetri (che si misura dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto) se si tratta di veduta laterale o obliqua.