Isolamento acustico e termico
Bisogna distinguere, per quanto attiene agli isolamenti acustici, a seconda che si tratti di opere (installazione o manutenzione) che riguardano muri divisori tra appartamenti, nel qual caso la spesa andrà divisa in parti uguali tra i proprietari delle unità immobiliari confinanti, o che invece riguardino parti comuni dell’edificio nelle quali siano installati gli impianti che arrecano disturbo. In questa seconda ipotesi, la spesa va ripartita con gli stessi criteri adottati per gli impianti. Va altresì sottolineato che «non sono esonerati da tali spese i condòmini non danneggiati dalle immissioni di rumori, in quanto le opere di isolamento acustico si rendono necessarie a causa di difetti di impianti di cui tutti i condòmini sono comproprietari» (TAMBORRINO).
Le opere di isolamento termico sono a carico di tutti i condòmini in proporzione al valore millesimale della proprietà di ciascuno, sia che si tratti di opere imposte dal Comune per favorire il risparmio energetico, sia che si tratti di opere deliberate dall’assemblea.
Gli isolamenti installati dal singolo condòmino nel suo appartamento di proprietà esclusiva sono interamente a suo carico.
Le opere di isolamento termico sono a carico di tutti i condòmini in proporzione al valore millesimale della proprietà di ciascuno, sia che si tratti di opere imposte dal Comune per favorire il risparmio energetico, sia che si tratti di opere deliberate dall’assemblea.
Gli isolamenti installati dal singolo condòmino nel suo appartamento di proprietà esclusiva sono interamente a suo carico.