Intercapedini

Intercapedini, secondo una prima accezione, sono considerate le zone di rispetto tra diversi edifici, prescritte al fine di regolare, con una disciplina di carattere esterno, il contemperamento degli interessi contrapposti di proprietari vicini, nell’ambito del rapporto di vicinato e non di comunione. Le intercapedini, dirette a soddisfare esigenze di igiene e sicurezza pubblica o privata, svolgono solo in via subordinata la funzione di assicurare aria e luce, peraltro nei limiti inderogabili del rispetto delle distanze fra costruzioni (Cass. 2-8-1977, n. 3380).
Altro significato
attribuito al termine in esame è quello che individua l’intercapedine quale spazio esistente tra il muro di contenimento del terreno che circonda i piani interrati o seminterrati dell’edificio ed il muro che delimita i piani medesimi. L’intercapedine, secondo questa accezione, a meno che non risulti diversamente dal titolo, deve considerarsi di proprietà comune ai proprietari delle unità immobiliari dell’intero edificio, quando sia in concreto accertato che essa è destinata a far circolare l’aria e ad evitare umidità ed infiltrazioni d’acqua sia a vantaggio dei piani interrati o seminterrati, sia a vantaggio delle fondamenta e dei pilastri, che sono parti necessarie per l’esistenza dell’intero fabbricato (Cass. 10-5-1996, n. 4391).