Insegne e targhe

L’art. 1102 c.c., applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 c.c., stabilisce che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In applicazione di tale principio, la giurisprudenza ha ritenuto che ciascuno dei condòmini possa servirsi dei muri perimetrali dell’edificio condominiale per quelle utilità accessorie che ineriscono al godimento della sua proprietà esclusiva, qual è l’utilità procurata dal risalto pubblicitario dell’attività professionale o commerciale svolta, che si realizza normalmente mediante l’apposizione di insegne e targhe. L’apposizione di tali ultimi elementi, non alterando la fondamentale destinazione di sostegno dell’edificio svolta dal muro perimetrale, costituisce un normale esercizio del diritto di usare la cosa comune, ove non leda il diritto degli altri partecipanti di far uso della stessa (Cass. 24-10-1986, n. 6229).
Il regolamento condominiale di natura contrattuale può, tuttavia, vietare l’apposizione di insegne, targhe e simili sui muri perimetrali comuni, ovvero subordinarla al consenso dell’amministratore (Cass. 3-9-1993, n. 9311).
Anche il conduttore può utilizzare le parti comuni dell’edificio condominiale con modalità eguali a quelle spettanti al proprietario. Dunque, a meno che ciò non sia stato espressamente escluso dal contratto, il conduttore può apporre sul muro perimetrale dell’edificio condominiale targhe o insegne atte a pubblicizzare la sua attività commerciale (Cass. 24-10-1986, n. 6229).
La collocazione di insegne luminose, targhe e cartelli pubblicitari sul portone di ingresso e nel corridoio dell’atrio condominiale, senza autorizzazione assembleare, deve ritenersi illegittima, in quanto in contrasto con la funzione o la destinazione tipica di tali parti comuni (Trib. Brescia, 26-4-1994, n. 1100).
Anche nel caso di installazione di un’insegna pubblicitaria sul lastrico solare vi è la necessità dell’autorizzazione assembleare, trattandosi di un uso della cosa comune che eccede i limiti posti dall’art. 1102 c.c. Ciò a meno che il condòmino che intende apporre l’insegna non sia titolare di un diritto di sopralzo che escluda contrattualmente la corresponsione di indennità agli altri condòmini (TAMBORRINO).
I muri ed i lastrici solari dello stabile condominiale possono essere locati per l’apposizione di insegne pubblicitarie. In tal caso è necessaria una apposita deliberazione assembleare. I compensi ricavati dagli inserzionisti «devono essere portati in detrazione delle spese generali ripartite per quote millesimali di proprietà in favore di tutti i condòmini. I canoni locatizi possono anche essere accantonati in un fondo di riserva per le spese» (LOVATI, MONEGAT).