Incendi

Gli impianti per lo spegnimento automatico degli incendi, nonché gli estintori e gli idranti presenti nelle parti comuni dell’edificio (es. scale), devono considerarsi di proprietà comune di tutti i condòmini, se il contrario non risulta dal titolo.
Ai sensi dell’art. 1, 1° co., lett. g), L. 5-3-1990, n. 46, gli impianti di protezione antincendio sono sottoposti alle norme in materia di sicurezza degli impianti previste dalla medesima legge. Dunque, sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti solo le ditte regolarmente iscritte negli appositi albi. Al termine dei lavori, l’impresa è tenuta a rilasciare un’apposita dichiarazione di conformità degli impianti alle norme di legge.