Imposta ipotecaria e catastale
L’imposta ipotecaria si applica in occasione del compimento delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari. Soggetti passivi dell’imposta ipotecaria sono, oltre ai pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, anche coloro che richiedono le formalità suddette. Obbligati solidalmente sono, inoltre, i soggetti nel cui interesse è stata fatta la richiesta e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni ipotecaria, anche i debitori contro i quali l’ipoteca è iscritta o rinnovata.
L’aliquota d’imposta può essere, a seconda degli atti, proporzionale e, quindi, variabile (dallo 0,50% al 2%) ovvero fissa (Lire 250.000).
L’imposta catastale è dovuta, invece, per l’esecuzione delle volture catastali e si applica nella misura dell’1% sul valore dei beni immobili (rustici o urbani) accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione o nella misura fissa di Lire 250.000.
L’aliquota d’imposta può essere, a seconda degli atti, proporzionale e, quindi, variabile (dallo 0,50% al 2%) ovvero fissa (Lire 250.000).
L’imposta catastale è dovuta, invece, per l’esecuzione delle volture catastali e si applica nella misura dell’1% sul valore dei beni immobili (rustici o urbani) accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione o nella misura fissa di Lire 250.000.