Imposta comunale sugli immobili (ICI)
L’ICI è una imposta a base reale con gettito destinato ai Comuni. Il presupposto è dato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro destinazione.
Soggetti passivi del tributo sono il proprietario dell’immobile ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno in questo sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, in superficie o in enfiteusi il D.Lgs. 446/97 dispone che soggetti passivi sono i superficiari, gli enfiteuti ed i locatari.
La base imponibile è costituita:
— per i fabbricati, dalle rendite catastali calcolate moltiplicando le tariffe d’estimo per un coefficiente pari a 100 se si tratta di abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia; pari a 50 se si tratta di uffici e studi privati e altri fabbricati a destinazione speciale; pari a 34 se si tratta di negozi e botteghe;
— per le aree fabbricabili, dal valore commerciale dell’immobile al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
— per i terreni agricoli, dal reddito dominicale moltiplicato per 75.
L’imposta si calcola applicando all’imponibile un’aliquota variabile dal 4 al 7 per mille, fissata da ciascun Comune. Nell’ipotesi di trasferimento di proprietà durante l’anno oppure di inizio o fine dell’usufrutto, uso o abitazione nel corso dell’anno, il carico fiscale verrà ripartito fra gli interessati in proporzione della durata dei rispettivi diritti. Nel caso di proprietà, invece, debitore dell’imposta è ciascun comproprietario per la sua quota.
Sono previste esenzioni per gli immobili di enti pubblici destinati ad usi istituzionali, per quelli destinati ad attività religiose o culturali e per determinati terreni situati in zone montane o collinari.
La legge riconosce, altresì, riduzioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, purché siano iscritti negli elenchi comunali per la riscossione dei contributi per assicurazioni sociali obbligatorie.
Per l’abitazione principale è riconosciuta una detrazione di imposta di Lire 200.000.
Tuttavia, per le abitazioni principali, i Comuni possono deliberare alternativamente le seguenti agevolazioni:
— riduzione dell’imposta fino al 50%;
— elevazione della detrazione fino a Lire 500.000.
L’accresciuta potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dal D.Lgs. 446/97, istitutivo dell’IRAP, ha inoltre dato la facoltà ai Comuni di:
— considerare abitazioni principali (con conseguente applicazione delle agevolazioni) anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;
— stabilire riduzioni dell’imposta superiori a Lire 500.000 fino al 100% dell’importo del tributo per le prime case. In questo caso, però, il Comune non potrà stabilire aliquote maggiorate per le c.d. seconde case.
La dichiarazione iniziale va presentata da tutti i contribuenti soggetti ad ICI nell’anno in cui ha avuto inizio il possesso o, nel caso di più contitolarità, anche da uno solo di essi.
La denuncia di modificazione va presentata allorquando intervengano cambiamenti nella proprietà o nella situazione dell’immobile (ad esempio, nel caso in cui l’immobile non sia più adibito ad abitazione principale).
Il sistema di versamento dell’ICI, che è una imposta annuale, prevede un acconto ed un saldo.
L’acconto va versato nel mese di giugno per il periodo di possesso del primo semestre ed è pari al 45% dell’intera imposta dovuta per l’anno solare.
Il saldo (il restante 55%), invece, va versato da 1° al 20 dicembre e consiste nell’ammontare dell’imposta dovuta per l’intero anno, dedotto l’importo già versato.
È tuttavia possibile versare in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l’imposta dovuta per l’anno in corso.
Il D.Lgs. 446/97 ha notevolmente ampliato la potestà regolamentare dei Comuni in materia di ICI. Questi ultimi, infatti, possono con proprio regolamento:
— stabilire ulteriori condizioni in materia di terreni non fabbricabili posseduti da coltivatori diretti;
— disporre l’esenzione per gli immobili posseduti da enti pubblici;
— considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (autorimessa, box etc.) anche se iscritte in catasto distintamente;
— semplificare il procedimento di accertamento e ridurre gli adempimenti dei contribuenti;
— introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione;
— stabilire che i contitolari possono eseguire versamenti congiunti.
L’art. 1, 5° co., della L. 449/97, infine, dà ai Comuni la possibilità di deliberare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille in favore dei proprietari che recuperino immobili inagibili o inabitabili o eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti-auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti.
Soggetti passivi del tributo sono il proprietario dell’immobile ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno in questo sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, in superficie o in enfiteusi il D.Lgs. 446/97 dispone che soggetti passivi sono i superficiari, gli enfiteuti ed i locatari.
La base imponibile è costituita:
— per i fabbricati, dalle rendite catastali calcolate moltiplicando le tariffe d’estimo per un coefficiente pari a 100 se si tratta di abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia; pari a 50 se si tratta di uffici e studi privati e altri fabbricati a destinazione speciale; pari a 34 se si tratta di negozi e botteghe;
— per le aree fabbricabili, dal valore commerciale dell’immobile al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
— per i terreni agricoli, dal reddito dominicale moltiplicato per 75.
L’imposta si calcola applicando all’imponibile un’aliquota variabile dal 4 al 7 per mille, fissata da ciascun Comune. Nell’ipotesi di trasferimento di proprietà durante l’anno oppure di inizio o fine dell’usufrutto, uso o abitazione nel corso dell’anno, il carico fiscale verrà ripartito fra gli interessati in proporzione della durata dei rispettivi diritti. Nel caso di proprietà, invece, debitore dell’imposta è ciascun comproprietario per la sua quota.
Sono previste esenzioni per gli immobili di enti pubblici destinati ad usi istituzionali, per quelli destinati ad attività religiose o culturali e per determinati terreni situati in zone montane o collinari.
La legge riconosce, altresì, riduzioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, purché siano iscritti negli elenchi comunali per la riscossione dei contributi per assicurazioni sociali obbligatorie.
Per l’abitazione principale è riconosciuta una detrazione di imposta di Lire 200.000.
Tuttavia, per le abitazioni principali, i Comuni possono deliberare alternativamente le seguenti agevolazioni:
— riduzione dell’imposta fino al 50%;
— elevazione della detrazione fino a Lire 500.000.
L’accresciuta potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dal D.Lgs. 446/97, istitutivo dell’IRAP, ha inoltre dato la facoltà ai Comuni di:
— considerare abitazioni principali (con conseguente applicazione delle agevolazioni) anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;
— stabilire riduzioni dell’imposta superiori a Lire 500.000 fino al 100% dell’importo del tributo per le prime case. In questo caso, però, il Comune non potrà stabilire aliquote maggiorate per le c.d. seconde case.
La dichiarazione iniziale va presentata da tutti i contribuenti soggetti ad ICI nell’anno in cui ha avuto inizio il possesso o, nel caso di più contitolarità, anche da uno solo di essi.
La denuncia di modificazione va presentata allorquando intervengano cambiamenti nella proprietà o nella situazione dell’immobile (ad esempio, nel caso in cui l’immobile non sia più adibito ad abitazione principale).
Il sistema di versamento dell’ICI, che è una imposta annuale, prevede un acconto ed un saldo.
L’acconto va versato nel mese di giugno per il periodo di possesso del primo semestre ed è pari al 45% dell’intera imposta dovuta per l’anno solare.
Il saldo (il restante 55%), invece, va versato da 1° al 20 dicembre e consiste nell’ammontare dell’imposta dovuta per l’intero anno, dedotto l’importo già versato.
È tuttavia possibile versare in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l’imposta dovuta per l’anno in corso.
Il D.Lgs. 446/97 ha notevolmente ampliato la potestà regolamentare dei Comuni in materia di ICI. Questi ultimi, infatti, possono con proprio regolamento:
— stabilire ulteriori condizioni in materia di terreni non fabbricabili posseduti da coltivatori diretti;
— disporre l’esenzione per gli immobili posseduti da enti pubblici;
— considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (autorimessa, box etc.) anche se iscritte in catasto distintamente;
— semplificare il procedimento di accertamento e ridurre gli adempimenti dei contribuenti;
— introdurre l’istituto dell’accertamento con adesione;
— stabilire che i contitolari possono eseguire versamenti congiunti.
L’art. 1, 5° co., della L. 449/97, infine, dà ai Comuni la possibilità di deliberare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille in favore dei proprietari che recuperino immobili inagibili o inabitabili o eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti-auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti.