Gronde e pluviali

Secondo quanto disposto dall’art. 908 c.c., il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, egli deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali (figg. 20 e 21).
Nel caso in cui in uno stabile condominiale vi sia una gronda comune destinata allo scarico delle acque piovane, questa va utilizzata dai singoli nel rispetto degli altrui diritti e della sua destinazione. Di conseguenza, costituisce alterazione della destinazione del bene comune l’utilizzo, da parte di un condòmino, del condotto condominiale destinato allo scarico delle acque piovane al fine di immettervi liquami (Cass. 2-4-1969, n. 1086).
Quanto al legittimo utilizzo che ciascun condòmino possa fare della cosa comune, non costituisce innovazione, ma modificazione di questa, l’allacciamento di una diramazione all’impianto comune di scarico delle acque (App. Napoli 29-9-1964).