Gas

Per impianto del gas (fig. 19) deve intendersi l’insieme di apparecchiature necessarie per la distribuzione di gas combustibile nelle varie proprietà esclusive di un edificio. Il gas, proveniente dalla rete comunale, è convogliato in apposite tubazioni, orizzontali e verticali, che poi si diramano nelle singole unità immobiliari (TAMBORRINO).
Ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., gli impianti per il gas, se il contrario non risulta dal titolo, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani dell’edificio, fino al loro punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
Gli impianti per il gas sono soggetti alla normativa di cui alla L. 5-3-1990, n. 46, in tema di sicurezza degli impianti. In particolare, l’art. 1, 1° co., lett. e) della citata legge stabilisce che sono soggetti alla normativa gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore. Per l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti bisogna rivolgersi ad imprese abilitate (art. 2, L. 46/90) che sono tenute, al termine dei lavori, a rilasciare al committente una dichiarazione di conformità (art. 9, L. 46/90) alle norme di legge.