Fondi di riserva
La costituzione di un fondo di riserva può essere prevista dal regolamento condominiale o essere deliberata dall’assemblea. Tali fondi possono avere carattere generico o specifico. Nel primo caso essi possono essere utilizzati per far fronte a necessità di carattere eccezionale o al fine di sanare gli eventuali squilibri tra il bilancio di previsione e le spese effettive. Nel secondo caso, invece, la costituzione di fondi di riserva attiene a specifiche e determinate spese, come ad esempio l’indennità di licenziamento del portiere.
Dal fondo di riserva va tenuto distinto il fondo di ammortamento, che ha appunto la funzione di ammortizzare la presunta perdita di valore degli impianti condominiali mediante l’accantonamento annuale di somme.
L’esistenza del fondo di riserva deve risultare dal rendiconto annuale, e sempre da questo deve risultare l’uso che del fondo si sia fatto durante la gestione. A tal proposito, la dottrina ha precisato che «l’amministratore deve rispettare scrupolosamente la destinazione dei fondi e deve annualmente darne conto, nonché inserire nel preventivo annuale le quote di accantonamento dovute per il nuovo esercizio» (TAMBORRINO).
Dal fondo di riserva va tenuto distinto il fondo di ammortamento, che ha appunto la funzione di ammortizzare la presunta perdita di valore degli impianti condominiali mediante l’accantonamento annuale di somme.
L’esistenza del fondo di riserva deve risultare dal rendiconto annuale, e sempre da questo deve risultare l’uso che del fondo si sia fatto durante la gestione. A tal proposito, la dottrina ha precisato che «l’amministratore deve rispettare scrupolosamente la destinazione dei fondi e deve annualmente darne conto, nonché inserire nel preventivo annuale le quote di accantonamento dovute per il nuovo esercizio» (TAMBORRINO).