Edifici di interesse artistico o storico

Hanno interesse artistico o storico quegli edifici sottoposti a vincolo monumentale con decreto del Ministro dei beni culturali ed ambientali, in conformità alle prescrizioni procedurali del D.Lgs. 490/1999, generalmente su indicazione delle competenti Sovrintendenze.
Il provvedimento è assolutamente discrezionale, ma deve essere adeguatamente motivato, sì da far risultare con chiarezza ed in maniera inequivoca il tipo di interesse (artistico, storico, archeologico) che giustifica l’imposizione del vincolo. Non è necessario che il vincolo sia imposto su tutto l’edificio, potendo essere vincolata anche una parte soltanto di esso (es. facciata), così come è possibile sottoporre a vincolo immobili che si trovino in cattivo stato di conservazione o immobili parzialmente ricostruiti.
L’atto impositivo è notificato all’amministratore (o, negli edifici che ne siano privi, ai condòmini) ed è trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari. La notifica ha effetto costitutivo del vincolo e, per effetto della trascrizione, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell’immobile.
La costituzione del vincolo monumentale comporta l’assoggettamento dell’immobile alla speciale legislazione in materia di tutela. In particolare il destinatario della notifica è obbligato a denunciare alla competente soprintendenza tutti gli atti di trasferimento totale o parziale della proprietà o della detenzione del bene, affinché il Ministro dei beni culturali possa esercitare su quello stesso bene, ove si tratti di trasferimento a titolo oneroso, il diritto di prelazione attribuitogli dall'articolo 59 del cit. D.Lgs. 490/1999. Alla competente soprintendenza devono essere sottoposti, altresì, i progetti delle opere che si intendano eseguire sull’immobile, di qualunque genere esse siano, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all’opera, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale devono farsi pervenire, nel più breve tempo possibile, per l’approvazione, i progetti dei lavori definitivi.