Distanze tra costruzioni
Il codice civile impone, tra edifici o tra muri (che non siano di cinta) [vedi Muro maestro; Muro perimetrale], una distanza non inferiore a tre metri (fig. 13), salvo che si tratti di costruzioni unite o in aderenza. I regolamenti comunali, al fine di evitare intercapedini troppo strette (inopportune per ragioni di igiene pubblica e di sicurezza), possono stabilire distanze maggiori.
La legge concede al proprietario confinante la facoltà di costruire in aderenza o in appoggio qualora egli non intenda ritirarsi dal confine fino ad osservare la distanza minima di tre metri. La costruzione in aderenza (cioè facendo combaciare le opere murarie) esclude la comunione del muro, mentre quella in appoggio rende l’acquisto della comunione obbligatorio (in tal caso il costruttore deve pagare la metà del valore del muro).
La possibilità di costruire in appoggio o in aderenza viene meno quando i regolamenti comunali o gli strumenti urbanistici prescrivano una distanza minima dal confine. Le norme contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, infatti, non sono derogabili da convenzioni tra privati, sicché chi si ritenga leso dalla loro inosservanza può rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere la rimozione dell’opera illegittimamente realizzata ed il risarcimento del danno sofferto in conseguenza della violazione.
La legge concede al proprietario confinante la facoltà di costruire in aderenza o in appoggio qualora egli non intenda ritirarsi dal confine fino ad osservare la distanza minima di tre metri. La costruzione in aderenza (cioè facendo combaciare le opere murarie) esclude la comunione del muro, mentre quella in appoggio rende l’acquisto della comunione obbligatorio (in tal caso il costruttore deve pagare la metà del valore del muro).
La possibilità di costruire in appoggio o in aderenza viene meno quando i regolamenti comunali o gli strumenti urbanistici prescrivano una distanza minima dal confine. Le norme contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, infatti, non sono derogabili da convenzioni tra privati, sicché chi si ritenga leso dalla loro inosservanza può rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere la rimozione dell’opera illegittimamente realizzata ed il risarcimento del danno sofferto in conseguenza della violazione.