Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Ai sensi dell’art. 1, L. 25-1-1994, n. 82, le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, devono essere iscritte nel Registro delle ditte o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane.
I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal suddetto registro o Albo, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli (art. 6, L. 82/94), e «gli amministratori che stipulano contratti con tali imprese sono assoggettati ad una sanzione amministrativa assai onerosa» (TAMBORRINO).