Denuncia di nuova opera e di danno temuto
Si tratta di azioni cautelari (dette azioni di nunciazione) miranti a prevenire il danno o il pregiudizio che può derivare da una nuova opera o da una cosa altrui.
In particolare, la denuncia di nuova opera, prevista dall’art. 1171 c.c., si caratterizza per il pericolo di danno che può provocare l’attività innovatrice dell’uomo. Essa è concessa al proprietario, al titolare di un altro diritto reale di godimento o al possessore, i quali abbiano ragione di temere che da un’opera o attività, da altri intrapresa sulla proprietà o fondo vicini, stia per derivare un danno alla cosa che forma oggetto del loro diritto o del loro possesso, per ottenere dal giudice un provvedimento che sospenda l’esecuzione dell’opera o che disponga l’adozione di opportune cautele. Tra i presupposti oggettivi necessari per la concessione del provvedimento cautelare vi è quello della attualità della violazione lamentata, sicché l’azione non è proponibile se l’opera è terminata o se è trascorso un anno dal suo inizio.
La denuncia di danno temuto, prevista dall’art. 1172 c.c., è invece concessa al proprietario, al titolare di altro diritto reale di godimento o al possessore, i quali abbiano ragione di temere che da un qualsiasi edificio, albero o altra cosa inanimata che sia già esistente nella proprietà o fondo vicini derivi il pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del loro diritto o del loro possesso per ottenere dal giudice un provvedimento immediato che disponga le opportune cautele.
Il presupposto fondamentale, in entrambi i casi, è l’urgenza di provvedere, determinata dall’esistenza di un pericolo cui il ritardo può esporre il diritto (periculum in mora), al quale deve accompagnarsi un’approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto stesso.
In particolare, la denuncia di nuova opera, prevista dall’art. 1171 c.c., si caratterizza per il pericolo di danno che può provocare l’attività innovatrice dell’uomo. Essa è concessa al proprietario, al titolare di un altro diritto reale di godimento o al possessore, i quali abbiano ragione di temere che da un’opera o attività, da altri intrapresa sulla proprietà o fondo vicini, stia per derivare un danno alla cosa che forma oggetto del loro diritto o del loro possesso, per ottenere dal giudice un provvedimento che sospenda l’esecuzione dell’opera o che disponga l’adozione di opportune cautele. Tra i presupposti oggettivi necessari per la concessione del provvedimento cautelare vi è quello della attualità della violazione lamentata, sicché l’azione non è proponibile se l’opera è terminata o se è trascorso un anno dal suo inizio.
La denuncia di danno temuto, prevista dall’art. 1172 c.c., è invece concessa al proprietario, al titolare di altro diritto reale di godimento o al possessore, i quali abbiano ragione di temere che da un qualsiasi edificio, albero o altra cosa inanimata che sia già esistente nella proprietà o fondo vicini derivi il pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del loro diritto o del loro possesso per ottenere dal giudice un provvedimento immediato che disponga le opportune cautele.
Il presupposto fondamentale, in entrambi i casi, è l’urgenza di provvedere, determinata dall’esistenza di un pericolo cui il ritardo può esporre il diritto (periculum in mora), al quale deve accompagnarsi un’approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto stesso.