Denuncia di inizio attività

L’art. 2, 60° co., L. 23-12-1996, n. 662 modificato dall’art. 10, D.L. 31-12-1996, n. 669, convertito nella L. 28-2-1997, n. 30 e dall’art. 11, D.L. 25-3-1997, n. 67, convertito nella L. 23-5-1997, n. 135 (che ha sostituito l’art. 4, D.L. 5-10-1993, n. 398, convertito nella L. 4-12-1993, n. 493), prevede, per taluni interventi specifici, la facoltà di eseguirli previa mera denuncia di inizio dell’attività ai sensi dell’art. 2, L. 24-12-1993, n. 537.
Questa è ammissibile nel caso di:
— opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
— opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
recinzioni, muri di cinta e cancellate;
aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile, e che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, non modifichino la destinazione d’uso;
— revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
Venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, l’interessato deve presentare, con la denuncia, una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.
L’esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla denuncia comporta una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile (conseguente alla realizzazione delle opere stesse) e comunque in misura non inferiore a Lire un milione. Qualora la denuncia venga effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima.
Affinché possa utilizzarsi il procedimento in esame, gli immobili interessati non devono essere vincolati o ricompresi in zona vincolata a fini di tutela paesaggistica, ambientale, storico-archeologica, storico-artistica, storico-architettonica e storico-testimoniale, né devono essere oggetto di prescrizioni contenute in strumenti di pianificazione o di programmazione immediatamente operative, e le trasformazioni progettate non devono essere in contrasto con gli strumenti adottati.
La denuncia è alternativa all’autorizzazione edilizia: il privato ha, infatti, la facoltà di scegliere tra il procedimento semplificato e quello autorizzatorio, cui peraltro può sempre far ricorso nel caso di dichiarazione di inefficacia della denuncia.