Curatore speciale
L’art. 65 disp. att. c.c. dispone che quando per qualsiasi causa manchi il legale rappresentante dei condòmini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti ad un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 80 c.p.c. Il curatore speciale deve senza indugio convocare l’assemblea dei condòmini per avere istruzioni sulla condotta da tenere nella lite.
La ratio della norma in esame è da ricercarsi nella volontà del legislatore di facilitare il compito di chi voglia intentare una lite contro un condominio che sia privo di amministratore: «se non ci fosse l’art. 65 disp. att. c.c., l’attore dovrebbe, in questi casi, chiamare in causa tutti i condòmini con uno spreco di tempo e denari direttamente proporzionale alle dimensioni del condominio. Grazie a questa disposizione, invece, richiedendo la nomina del curatore speciale, sarà possibile evitare le difficoltà della notifica a un gran numero di persone [...]: per ogni adempimento processuale l’attore potrà semplicemente rivolgersi al curatore» (DE GRANDI). La richiesta di nomina del curatore speciale è una facoltà dell’attore: colui che intende agire contro il condominio, infatti, ben può, ove lo ritenga opportuno, convenire in giudizio direttamente i singoli condòmini (Cass. 13-1-1983, n. 255).
Uno dei problemi maggiormente dibattuti è se la norma in esame sia applicabile anche ai condomìni con meno di quattro condòmini. I termini del problema, secondo alcuni autori, sono chiari: «se l’amministratore è obbligatorio solo nel caso in cui i condòmini siano più di quattro, sembrerebbe logico che anche il rappresentante legale possa essere nominato solo per questi» (TERZAGO). Altri autori, invece, sono dell’avviso che, stante la generica formulazione della norma, nulla osterebbe alla nomina del curatore anche in condomìni con meno di quattro condòmini (BRANCA, SALIS, DE GRANDI).
Il compito fondamentale del curatore speciale è quello di costituirsi in giudizio per condurre la lite. A tal fine egli è tenuto a convocare l’assemblea per informarla sul giudizio e per ottenere istruzioni in merito. L’assemblea, dal canto suo, può decidere di nominare un amministratore: ove ciò avvenga il curatore decade dalla carica.
Quanto alla nomina del curatore speciale, l’art. 80 c.p.c. dispone che la relativa istanza deve essere proposta al giudice.
La ratio della norma in esame è da ricercarsi nella volontà del legislatore di facilitare il compito di chi voglia intentare una lite contro un condominio che sia privo di amministratore: «se non ci fosse l’art. 65 disp. att. c.c., l’attore dovrebbe, in questi casi, chiamare in causa tutti i condòmini con uno spreco di tempo e denari direttamente proporzionale alle dimensioni del condominio. Grazie a questa disposizione, invece, richiedendo la nomina del curatore speciale, sarà possibile evitare le difficoltà della notifica a un gran numero di persone [...]: per ogni adempimento processuale l’attore potrà semplicemente rivolgersi al curatore» (DE GRANDI). La richiesta di nomina del curatore speciale è una facoltà dell’attore: colui che intende agire contro il condominio, infatti, ben può, ove lo ritenga opportuno, convenire in giudizio direttamente i singoli condòmini (Cass. 13-1-1983, n. 255).
Uno dei problemi maggiormente dibattuti è se la norma in esame sia applicabile anche ai condomìni con meno di quattro condòmini. I termini del problema, secondo alcuni autori, sono chiari: «se l’amministratore è obbligatorio solo nel caso in cui i condòmini siano più di quattro, sembrerebbe logico che anche il rappresentante legale possa essere nominato solo per questi» (TERZAGO). Altri autori, invece, sono dell’avviso che, stante la generica formulazione della norma, nulla osterebbe alla nomina del curatore anche in condomìni con meno di quattro condòmini (BRANCA, SALIS, DE GRANDI).
Il compito fondamentale del curatore speciale è quello di costituirsi in giudizio per condurre la lite. A tal fine egli è tenuto a convocare l’assemblea per informarla sul giudizio e per ottenere istruzioni in merito. L’assemblea, dal canto suo, può decidere di nominare un amministratore: ove ciò avvenga il curatore decade dalla carica.
Quanto alla nomina del curatore speciale, l’art. 80 c.p.c. dispone che la relativa istanza deve essere proposta al giudice.