Cooperative edilizie
Sono cooperative il cui scopo è quello di assicurare ai soci l’acquisizione di un alloggio in proprietà o in fitto a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato immobiliare.
Esse si distinguono in due categorie:
— le cooperative edilizie a contributo erariale (cioè sovvenzionate da enti pubblici) che, a loro volta, possono essere a proprietà indivisa, se gli alloggi costruiti e acquistati dalla società cooperativa restano in proprietà di questa e vengono concessi ai soci soltanto in affitto, ovvero a riscatto, se i soci hanno la facoltà di divenirne proprietari, subentrando alla cooperativa nel pagamento di una quota percentuale del mutuo edilizio;
— le cooperative edilizie c.d. libere, che si procurano le risorse finanziarie avvalendosi dei prestiti degli stessi soci o stipulando con le banche mutui ipotecari, senza ricorrere ai contributi erariali.
Caratteristiche delle cooperative del secondo tipo è che nessun requisito specifico è richiesto dalla legge per entrare a farne parte, sicché, ove lo statuto nulla disponga sui requisiti di ammissione, possono accedervi soggetti appartenenti a tutte le categorie sociali.
Le cooperazione edilizia associa persone di varie condizioni ma soprattutto quelle facenti parte dei ceti più deboli. Trattandosi di un settore particolarmente delicato, per il quale la prassi aveva già dimostrato una maggiore tendenza a fenomeni di «falsa cooperazione», il legislatore ha sentito l’esigenza di introdurre per esse una disciplina di maggior rigore soprattutto per quanto concerne il sistema dei controlli e delle ispezioni.
Le cooperative edilizie vanno tenute distinte da quelle di produzione e lavoro operanti nel settore dell’edilizia abitativa, perché mentre queste lavorano per conto di terzi, le prime hanno come scopo quello di assicurare direttamente ai soci l’acquisizione di un alloggio.
Esse si distinguono in due categorie:
— le cooperative edilizie a contributo erariale (cioè sovvenzionate da enti pubblici) che, a loro volta, possono essere a proprietà indivisa, se gli alloggi costruiti e acquistati dalla società cooperativa restano in proprietà di questa e vengono concessi ai soci soltanto in affitto, ovvero a riscatto, se i soci hanno la facoltà di divenirne proprietari, subentrando alla cooperativa nel pagamento di una quota percentuale del mutuo edilizio;
— le cooperative edilizie c.d. libere, che si procurano le risorse finanziarie avvalendosi dei prestiti degli stessi soci o stipulando con le banche mutui ipotecari, senza ricorrere ai contributi erariali.
Caratteristiche delle cooperative del secondo tipo è che nessun requisito specifico è richiesto dalla legge per entrare a farne parte, sicché, ove lo statuto nulla disponga sui requisiti di ammissione, possono accedervi soggetti appartenenti a tutte le categorie sociali.
Le cooperazione edilizia associa persone di varie condizioni ma soprattutto quelle facenti parte dei ceti più deboli. Trattandosi di un settore particolarmente delicato, per il quale la prassi aveva già dimostrato una maggiore tendenza a fenomeni di «falsa cooperazione», il legislatore ha sentito l’esigenza di introdurre per esse una disciplina di maggior rigore soprattutto per quanto concerne il sistema dei controlli e delle ispezioni.
Le cooperative edilizie vanno tenute distinte da quelle di produzione e lavoro operanti nel settore dell’edilizia abitativa, perché mentre queste lavorano per conto di terzi, le prime hanno come scopo quello di assicurare direttamente ai soci l’acquisizione di un alloggio.