Conto corrente condominiale

I versamenti effettuati dai condòmini e l’eventuale fondo di riserva possono essere fatti affluire dall’amministratore su un conto corrente. Può accadere che chi amministra più di un condominio utilizzi un unico conto corrente nel quale confluiscono indistintamente le quote di tutti i condomìni amministrati. Tale comportamento configura una grave irregolarità di gestione, che può comportare di per sé stessa la revoca dell’amministratore (Trib. Milano 8-9-1991, n. 6566). Ugualmente illegittimo è il comportamento dell’amministratore che, facendo affluire i versamenti delle quote condominiali sul suo conto personale e non su un conto del condominio, generi una confusione del suo patrimonio con quello condominiale, rendendo impossibile, in tal modo, ogni controllo della gestione da parte dei condòmini (Trib. Milano, 29-9-1993).
Perciò, al fine di una corretta gestione condominiale, l’amministratore deve aprire un conto corrente separato per ciascun condominio, intestandolo allo stesso condominio nella persona dell’amministratore: ciò permetterà al condominio di non chiudere il conto nel caso di sostituzione dell’amministratore (basterà, infatti, presentare la delibera assembleare con la quale è stato eletto il nuovo amministratore per sostituire il nome dell’amministratore uscente con quello di chi subentra nella gestione del conto) (TAMBORRINO).
Quanto, poi, al potere di controllo della gestione condominiale da parte dei condòmini effettuata mediante l’esibizione di documenti concernenti il conto corrente, la Cassazione ha specificato che il potere del singolo condòmino di controllare la gestione condominiale, attraverso l’esame della documentazione ad essa inerente, viene di regola esercitato in sede assembleare in occasione dell’annuale approvazione del bilancio. All’infuori di questa sede, ha affermato la Suprema Corte, il diritto di ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili, compresi quelli riguardanti il conto corrente del condominio, può essere riconosciuto solo ove si deduca e dimostri uno specifico interesse al riguardo (Cass. 5-4-1984, n. 2220).