Consiglio di condominio

Nelle norme del codice civile dedicate al condominio negli edifici non vi è riferimento alcuno al consiglio di condominio. È tuttavia possibile la previsione di tale organo a livello regolamentare.
Esso viene eletto dall’assemblea e può essere composto da condòmini o, in assenza di uno specifico divieto posto dal regolamento, anche da soggetti esterni al condominio.
Nel silenzio della legge, anche la determinazione del numero di consiglieri è rimessa alle norme del regolamento. Può soltanto dirsi che è consigliabile prevedere un numero dispari, onde evitare problemi per le deliberazioni assunte a maggioranza. La dottrina ha tuttavia sottolineato che tutte «le decisioni dovrebbero essere unanimi se, nel regolamento o nella delibera assembleare, non è indicato espressamente che vanno prese a maggioranza» (TAMBORRINO).
Le funzioni dell’organo in esame sono stabilite dal regolamento di condominio, anche se può dirsi, in via generale, che il suo compito fondamentale è quello di assistere e controllare l’amministratore nell’espletamento del suo mandato.
Se il regolamento di condominio prevede quale compito del consiglio una generica attività di assistenza all’attività dell’amministratore, quest’ultimo dovrà convocarlo per ogni decisione da assumere, pur se di ordinaria amministrazione. Se, invece, la funzione del consiglio è essenzialmente di controllo, il consiglio stesso dovrà essere convocato dall’amministratore per la verifica dei conti e della cassa e per ottenere il visto del rendiconto prima di presentare quest’ultimo all’assemblea. Se, infine, al consiglio di condominio è affidato un compito specifico e particolare, come ad esempio assistere l’amministratore nella stipulazione di un contratto, si deve provvedere alla sua convocazione prima di prendere qualsiasi decisione relativa a quell’argomento (TAMBORRINO).