Conservatorie dei registri immobiliari
Si tratta di pubblici uffici la cui funzione è quella di rendere pubblici e, quindi, opponibili a chiunque gli atti coi quali si costituiscono, si regolano o si estinguono diritti relativi a beni immobili. Presso le conservatorie, in particolare, vengono eseguite le seguenti operazioni:
— trascrizione degli atti di trasferimento della proprietà o di altri diritti reali e degli atti impositivi di limitazioni all’altrui proprietà;
— iscrizione degli atti coi quali si costituiscono ipoteche;
— annotazione delle variazioni relative alle ipoteche.
Generalmente le vicende relative ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari vengono registrate con criterio soggettivo, in virtù del quale tutti gli atti coi quali si costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni immobili vengono trascritti a favore degli acquirenti e contro gli alienanti, in maniera tale che dal registro risultino i successivi trasferimenti dell’immobile, sì che dall’ultimo trasferimento si possa risalire, attraverso i dati anagrafici dei successivi proprietari, ai trasferimenti precedenti.
Naturalmente è necessario che vi sia una continuità delle trascrizioni. Il codice civile, al riguardo, prevede che si renda pubblico ogni atto o provvedimento che produca, in relazione ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari, effetti costitutivi, modificativi o estintivi, e che le trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto (artt. 2645, 2650 c.c.).
Le conservatorie sono istituite nei capoluoghi di provincia o nelle località ove hanno sede i tribunali. A capo di ogni conservatoria è preposto un conservatore, il quale dipende funzionalmente dal Ministero delle finanze, nonché dal Ministero di grazia e giustizia per le funzioni svolte in base alle norme del codice civile.
— trascrizione degli atti di trasferimento della proprietà o di altri diritti reali e degli atti impositivi di limitazioni all’altrui proprietà;
— iscrizione degli atti coi quali si costituiscono ipoteche;
— annotazione delle variazioni relative alle ipoteche.
Generalmente le vicende relative ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari vengono registrate con criterio soggettivo, in virtù del quale tutti gli atti coi quali si costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni immobili vengono trascritti a favore degli acquirenti e contro gli alienanti, in maniera tale che dal registro risultino i successivi trasferimenti dell’immobile, sì che dall’ultimo trasferimento si possa risalire, attraverso i dati anagrafici dei successivi proprietari, ai trasferimenti precedenti.
Naturalmente è necessario che vi sia una continuità delle trascrizioni. Il codice civile, al riguardo, prevede che si renda pubblico ogni atto o provvedimento che produca, in relazione ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari, effetti costitutivi, modificativi o estintivi, e che le trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto (artt. 2645, 2650 c.c.).
Le conservatorie sono istituite nei capoluoghi di provincia o nelle località ove hanno sede i tribunali. A capo di ogni conservatoria è preposto un conservatore, il quale dipende funzionalmente dal Ministero delle finanze, nonché dal Ministero di grazia e giustizia per le funzioni svolte in base alle norme del codice civile.