Condòmino apparente
È colui che, pur non essendo proprietario dell’immobile nel quale abita, si comporta, di fatto, come tale (ad esempio, partecipando alle riunione di condominio). Detta situazione si verifica, assai più spesso di quanto si possa immaginare, ogni qualvolta, ad esempio, un condòmino alieni il proprio appartamento ovvero lo doni ai propri figli e vi continui ad abitare (conservadone il possesso) senza nulla comunicare all’amministratore.
Il condòmino apparente è tenuto al pagamento degli oneri condominiali senza che possa invocare, per sottrarsi all’obbligo di contribuzione, la difformità tra la situazione di fatto e quella di diritto. Ciò risponde alla generale esigenza di tutela dell’affidamento, per cui chi si comporta in maniera tale da ingenerare nei terzi di buona fede una situazione di apparenza giuridica è assoggettato a tutti gli obblighi e a tutte le conseguenze che da tale situazione derivano (contra Cass. 8-7-1998, n. 6653) [Vedi anche Condòmino; Pagamento delle spese condominiali].
Il condòmino apparente è tenuto al pagamento degli oneri condominiali senza che possa invocare, per sottrarsi all’obbligo di contribuzione, la difformità tra la situazione di fatto e quella di diritto. Ciò risponde alla generale esigenza di tutela dell’affidamento, per cui chi si comporta in maniera tale da ingenerare nei terzi di buona fede una situazione di apparenza giuridica è assoggettato a tutti gli obblighi e a tutte le conseguenze che da tale situazione derivano (contra Cass. 8-7-1998, n. 6653) [Vedi anche Condòmino; Pagamento delle spese condominiali].