Comunione

L’art. 1139 c.c. opera un rinvio alle norme sulla comunione in generale per quanto non espressamente previsto dal corpo di norme che disciplina specificamente il condominio negli edifici. Secondo parte della dottrina tale rinvio riguarderebbe esclusivamente le norme della comunione relative all’organizzazione interna del gruppo, in quanto solo i rapporti tra i condòmini sarebbero assimilabili a quelli tra i partecipanti alla comunione. A tale impostazione, tuttavia, altra dottrina ha obiettato che comunione e condominio presentano il medesimo nucleo, e cioè l’esistenza di opere e cose in comune, il che consentirebbe di applicare al condominio tutte le norme sulla comunione, nei limiti, ovviamente, della compatibilità.
Entrando più nello specifico, si possono ritenere applicabili al condominio le seguenti norme (DE GRANDI):
— art. 1102, 1° co., c.c., in base al quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto;
— art. 1104, 1° co., c.c., che stabilisce che ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune;
— art. 1105, 1°, 3° e 4° co., c.c., sul diritto dei partecipanti di contribuire all’amministrazione della cosa comune;
— art. 1106, 2° co., c.c., sulla nomina dell’amministratore;
— art. 1107 c.c., sull’impugnazione del regolamento;
— art. 1108, 3° e 4° co., c.c., in tema di maggioranze per la costituzione di diritti reali sulla cosa comune;
— art. 1109, 1° co., c.c., sull’impugnazione delle deliberazioni [vedi Assemblea dei condòmini; Nullità e annullabilità delle deliberazioni assembleari];
— art. 1110 c.c., sul rimborso delle spese anticipate da un condòmino nel piccolo condominio.