Colonna d’aria

La colonna d’aria sovrastante l’ultimo piano dell’edificio condominiale, intesa quale proiezione verso l’alto dell’area sottostante, appartiene in proprietà a tutti i condòmini, in quanto comproprietari del suolo su cui sorge l’edificio (Cass. 27-12-1975, n. 4233). Va tuttavia precisato che la comproprietà della colonna d’aria così intesa non va confusa con il diritto di sopraelevazione, il quale, ai sensi dell’art. 1127 c.c., spetta al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio o al proprietario esclusivo del lastrico solare. La colonna d’aria «costituisce bene autonomo, distinto dal lastrico solare, e, da solo, può costituire oggetto di attività dispositiva e cioè non solo di proprietà e possesso, ma anche di distinto negozio» (TERZAGO).
Colonna d’aria è anche quella sovrastante il cortile condominiale. Avendo quest’ultimo, quale funzione fondamentale, quella di fornire aria e luce agli appartamenti che vi si affacciano, i singoli condòmini non possono occupare la colonna d’aria con manufatti che limitino tale funzione in danno di altri appartamenti, o che non garantiscano l’affaccio e la veduta a piombo da parte dei proprietari dei piani superiori.