Citofono

L’installazione di un impianto citofonico (fig. 12) non può considerarsi innovazione da approvarsi con le maggioranze prescritte dall’art. 1120 c.c., ma una pura e semplice miglioria di un impianto comune (LOVATI, MONEGAT). L’installazione del citofono, infatti, per giurisprudenza consolidata, configura un uso legittimo della cosa comune e non comporta alcun sostanziale mutamento alla struttura ed alla destinazione dell’immobile (Cass. 4-5-1982, n. 279). Secondo altra opinione, tuttavia, costituisce una innovazione l’installazione dell’impianto di citofono e apriportone in un edificio che prima ne era totalmente sprovvisto (TAMBORRINO).
Non è considerata innovazione, questa volta secondo unanime opinione, la trasformazione del citofono in videocitofono (fig. 12) o l’applicazione di cellule fotoelettriche ai cancelli dei passi carrai, in quanto tali opere «non comportano un’alterazione sostanziale o funzionale della cosa comune (i cancelli preesistenti o l’impianto di citofono già installato nell’edificio), ma tendono semplicemente a renderne più agevole l’utilizzazione e pertanto la delibera di approvazione potrà essere assunta a maggioranza» (LOVATI, MONEGAT).
Quanto, infine al diritto di ciascun condòmino di installare un citofono nell’edificio condominiale al fine di favorire, ad esempio, la propria attività professionale la giurisprudenza è orientata in senso favorevole, a condizione che non si arrechi pregiudizio alla sicurezza degli altri condòmini (Trib. Milano 21-11-1991, n. 9565).