Catasto

È un elenco generale di tutti i beni immobili, siano essi terreni o fabbricati, che ha lo scopo di determinare la consistenza e la rendita del bene mediante operazioni di descrizione, misurazione e stima.
Di tali beni viene realizzata quindi una rappresentazione grafica in mappe particellari.
Gli atti del catasto sono conservati dagli Uffici Tecnici Erariali, che dipendono dal Ministero delle Finanze.
Il catasto è attualmente suddiviso in:
nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.), in cui sono censiti i singoli fabbricati urbani e le loro aree pertinenziali;
nuovo catasto terreni (N.C.T.), in cui sono censiti i terreni ed i fabbricati rurali.
Ciascun immobile viene inserito in tavole, mappe e registri catastali attraverso una serie di operazioni che possono raggrupparsi in due fasi:
formazione e impianto del catasto, attraverso attività di misurazione ed estimo;
conservazione e aggiornamento dei dati catastali raccolti.
L’organizzazione del catasto consente di evidenziare le mutazioni nella consistenza dei beni immobili iscritti, nonché i cambiamenti relativi alla titolarità dei diritti reali sopra gli stessi.
Qualora, infatti, vengano posti in essere atti civili, giudiziali o amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto, i soggetti tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l’obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali. Lo stesso obbligo incombe ai soggetti tenuti alla presentazione delle denunzie di successione.
La voltura consiste nel trasferimento dei beni dalla partita del vecchio titolare a quella del nuovo e la cronologia delle volture consente il rilascio di certificati storici catastali che, pur non provando la proprietà degli immobili, sono tuttavia assai utili come base per una ricerca relativa alla stessa.
Il sistema catastale ha altresì finalità fiscali, in quanto il classamento e le categorie catastali degli immobili costituiscono parametro di riferimento per la determinazione dei redditi fondiari (reddito dominicale ed agrario dei terreni e redditi dei fabbricati).
Gli atti catastali sono raggruppati per Comuni censuari, che coincidono in genere con i Comuni amministrativi.
Le unità fondamentali per la rilevazione sono l’unità immobiliare urbana, per il catasto edilizio, e la particella catastale per quello dei terreni.
Peraltro alcuni interventi di rilievo sono contenuti nell’art. 3, L. 549/95 che introduce nuovi principi procedurali e organizzativi e rivaluta sostanzialmente le funzioni e le competenze dei Comuni in materia di catasto edilizio.
Ai Comuni, infatti, è affidata l’esclusiva competenza di definire, nel proprio ambito territoriale, delle microzone censuarie omogenee sotto il profilo storico, urbanistico, infrastrutturale etc.
Nei procedimenti di formazione delle tariffe d’estimo distinte per ciascuna microzona subcomunale è prevista la convocazione dei Comuni, mentre viene riformulata la composizione delle commissioni censuarie provinciali cui è demandata la fissazione delle tariffe in caso di contrasto con l’amministrazione finanziaria ed in cui devono trovare ampia rappresentanza gli organi regionali, provinciali e comunali.
Attivando, se del caso, opportune sinergie con altre istituzioni e banche dati, infine, i Comuni dovranno procedere all’individuazione dei fabbricati non dichiarati o irregolarmente censiti onde portare a compimento l’aggiornamento del catasto ed eliminare, anche attraverso convenzioni con «enti pubblici di natura associativa», l’arretrato storico relativo a denunce, variazioni e volture.