Cancello

Generalità - Le principali problematiche attengono all’uso, all’installazione, ed alla trasformazione del cancello.
Come avviene per qualsiasi altro bene di proprietà comune, anche per il cancello vale la regola secondo la quale ciascun condòmino può goderne in conformità della destinazione, purché gli altri condòmini possano fare altrettanto (DE PAOLA, LUCARINI MANNI). L’assemblea di condominio ha il potere di disciplinare e, se del caso, di ridurre l’uso del bene comune da parte dei condòmini, ma non può sopprimerlo in toto, ancorché per periodi di tempo limitati. In tal senso si è espressa la giurisprudenza (Cass. 28-8-1992, n. 1791), ritenendo nulla, e pertanto impugnabile anche oltre il termine stabilito dall’art. 1137, 3° co., c.c., la delibera con la quale sia stata decisa l’assoluta chiusura del cancello di accesso al cortile in determinate ore del giorno. Sempre secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, una simile delibera sarebbe valida solo allorquando si fossero muniti tutti i condòmini di una chiave di apertura. In quest’ultimo caso, infatti, si tratterebbe di una deliberazione attinente all’uso del bene comune, senza alcuna compressione del diritto di godimento da parte dei singoli.
Installazione
- L’installazione di un cancello all’ingresso di un cortile comune al fine, ad esempio, di evitare l’ingresso di estranei non costituisce una turbativa all’esercizio del passaggio nel caso in cui siano state consegnate le chiavi a ciascuno dei condòmini e non siano modificate le precedenti modalità d’uso in maniera tale da menomare la facoltà d’uso da parte di taluno di essi. D’altro canto, non può ritenersi consentita l’installazione, da parte di un condòmino, per suo esclusivo vantaggio ed utilità, di un cancello nel viottolo comune. Ciò, infatti, costituirebbe una modificazione lesiva del pari diritto dei condòmini di usare la cosa comune, soprattutto nel caso in cui essi dovessero oltrepassare detto cancello per accedere a locali di proprietà esclusiva.
Trasformazione
- La trasformazione del meccanismo di apertura da manuale ad elettrocomandato non costituisce una innovazione ma una semplice modificazione del bene comune, rispondendo meramente allo scopo di assicurare ai condòmini un uso della cosa più intenso e proficuo, un più comodo godimento di essa ed una maggiore sicurezza dell’intero condominio, che può così evitare la mancata chiusura del cancello per dimenticanza o negligenza dei condòmini. Tale modificazione, inoltre, non comporta alcun mutamento di destinazione del bene e, dunque, le maggioranze necessarie per la sua deliberazione sono quelle previste dall’art. 1136, 2° e 3° co., c.c.