Buon vicinato (rapporti di)
Il legislatore, al fine di risolvere preventivamente i conflitti che possono sorgere tra proprietari di fondi limitrofi, ha inteso porre limiti legali al diritto di proprietà, basati su presupposti di convenienza e sviluppo, all’insegna della reciprocità.
Tali limiti presentano alcune caratteristiche:
— sorgono automaticamente, insieme al diritto di proprietà cui accedono;
— sono imprescrittibili;
— sono reciproci e, dunque, senza corrispettivo;
— sono tutelabili con l’azione negatoria.
Nel complesso di norme che regolano i rapporti di buon vicinato si distinguono:
— norme in materia di distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e siepi interposte tra i fondi (artt. 873-899 c.c.);
— norme in materia di luci e vedute (artt. 900-907 c.c.);
— norme in materia di stillicidio (art. 908 c.c.);
— norme in materia di acque private (artt. 909-921 c.c.).
Tali limiti presentano alcune caratteristiche:
— sorgono automaticamente, insieme al diritto di proprietà cui accedono;
— sono imprescrittibili;
— sono reciproci e, dunque, senza corrispettivo;
— sono tutelabili con l’azione negatoria.
Nel complesso di norme che regolano i rapporti di buon vicinato si distinguono:
— norme in materia di distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei muri, fossi e siepi interposte tra i fondi (artt. 873-899 c.c.);
— norme in materia di luci e vedute (artt. 900-907 c.c.);
— norme in materia di stillicidio (art. 908 c.c.);
— norme in materia di acque private (artt. 909-921 c.c.).