Autorizzazione edilizia
Provvedimento amministrativo, a carattere costitutivo, che la legge richiede, in casi specifici, per l’esecuzione di particolari interventi edilizi ed urbanistici sul territorio.
L’autorizzazione edilizia, al pari della concessione edificatoria, si ricollega alla funzione pubblica di controllo preventivo della conformità dell’opera da eseguire alle prescrizioni della legge e degli strumenti di pianificazione. Essa, però, si distingue dalla concessione essendo correlata ad interventi di minor rilievo urbanistico ed avendo carattere generalmente gratuito. Inoltre, l’esecuzione di lavori in assenza di autorizzazione edilizia o in difformità da essa, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative più lievi di quelle previste dal regime concessorio e (a differenza di questo) non integra fattispecie penalmente rilevanti.
L’autorizzazione edilizia era inizialmente richiesta per l’esecuzione di numerose attività di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo. Abrogata dal D.L. 30-1-1996 e successive reiterazioni tutte non convertite, è oggi affiancata per alcuni tipi di intervento dalla denuncia di inizio di attività.
Attualmente, la legislazione statale sottrae al regime concessorio ed assoggetta a quello dell’autorizzazione edilizia gratuita:
— gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 48, L. 457/78);
— le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero; le opere di demolizione; i reinterri e gli scavi non riguardanti la coltivazione di cave o torbiere (art. 7, L. 94/82);
— gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, consistenti in rampe o ascensori ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (art. 7, L. 13/89);
— gli interventi rivolti alla realizzazione di parcheggi, da effettuare nei locali siti al pian terreno ovvero nel sottosuolo dei fabbricati e da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari art. 9, L. 122/89);
— le opere comprese nei programmi di adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi ai limiti prescritti dalla legge (art. 2, L. 650/79);
— le opere e gli interventi di natura edilizia ed urbanistica relativi allo smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a ciò destinate (art. 2, D.L. 801/81 conv. in L. 62/82).
L’autorizzazione edilizia, al pari della concessione edificatoria, si ricollega alla funzione pubblica di controllo preventivo della conformità dell’opera da eseguire alle prescrizioni della legge e degli strumenti di pianificazione. Essa, però, si distingue dalla concessione essendo correlata ad interventi di minor rilievo urbanistico ed avendo carattere generalmente gratuito. Inoltre, l’esecuzione di lavori in assenza di autorizzazione edilizia o in difformità da essa, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative più lievi di quelle previste dal regime concessorio e (a differenza di questo) non integra fattispecie penalmente rilevanti.
L’autorizzazione edilizia era inizialmente richiesta per l’esecuzione di numerose attività di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo. Abrogata dal D.L. 30-1-1996 e successive reiterazioni tutte non convertite, è oggi affiancata per alcuni tipi di intervento dalla denuncia di inizio di attività.
Attualmente, la legislazione statale sottrae al regime concessorio ed assoggetta a quello dell’autorizzazione edilizia gratuita:
— gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 48, L. 457/78);
— le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero; le opere di demolizione; i reinterri e gli scavi non riguardanti la coltivazione di cave o torbiere (art. 7, L. 94/82);
— gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, consistenti in rampe o ascensori ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (art. 7, L. 13/89);
— gli interventi rivolti alla realizzazione di parcheggi, da effettuare nei locali siti al pian terreno ovvero nel sottosuolo dei fabbricati e da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari art. 9, L. 122/89);
— le opere comprese nei programmi di adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi ai limiti prescritti dalla legge (art. 2, L. 650/79);
— le opere e gli interventi di natura edilizia ed urbanistica relativi allo smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a ciò destinate (art. 2, D.L. 801/81 conv. in L. 62/82).