Assicurazione del fabbricato

Il contratto di assicurazione del fabbricato «è atto rivolto a conservare la cosa comune e, pertanto, rientra fra i compiti dell’amministratore, di cui all’art. 1130, 4° co., c.c., la stipulazione dello stesso, nonché la sua esecuzione» (COREA). Quanto alla necessità della preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale per la stipula del contratto da parte dell’amministratore, la giurisprudenza non è costante. Mentre, infatti, alcune decisioni propendono per la non necessarietà di tale autorizzazione (Trib. Genova 22-4-1985, n. 713), altre affermano che ciò è possibile solo ove si tratti di rinnovo del contratto con aumento del capitale assicurato e conseguente aumento del premio. Inoltre data la vasta scelta tra le tipologie contrattuali e tra le stesse compagnie assicuratrici, è stato affermato che è in ogni caso opportuno che l’amministratore sottoponga al vaglio dell’assemblea la stipula del contratto (SFORZA).
Le polizze assicurative offerte dal mercato sono di vario genere. In particolare vanno ricordate le due principali:
— la polizza «Globale Fabbricati», che assicura contro tutti i danni provocati dalle parti comuni, nonché dagli impianti condominiali, ai proprietari, ai condòmini o ai terzi. In questa polizza-tipo il valore dell’immobile dichiarato dall’assicurato è unico e vale sia per la garanzia incendio che per la garanzia responsabilità civile;
— la polizza «Incendio Casa», che assicura i danni provocati dal proprietario o dal conduttore a sé stesso o ai terzi.