Alloggio del portiere

Ai sensi dell’art. 1117, n. 2, c.c., l’alloggio del portiere è oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano dell’edificio, se il contrario non risulta dal titolo.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 maggio 1995 prevede, all’art. 4, che ai portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili ed a quelli che svolgono solo mansioni di vigilanza e custodia (categorie A e B) deve essere garantito l’alloggio gratuito, il quale deve essere costituito da due ambienti di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti quando all’atto dell’assunzione in servizio la famiglia del portiere risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il portiere.
Salve pattuizioni in senso contrario, il portiere ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell’alloggio che risulti eventualmente superiore al minimo dei vani così stabilito.
Nel caso in cui lo stabile non sia provvisto di un alloggio adeguato a quanto disposto dal contratto collettivo, al portiere dovrà essere corrisposta un’indennità sostitutiva.
Per i portieri ai quali il contratto collettivo non assicuri l’alloggio, e precisamente per le categorie A1 e B1, lo stabile dove essi prestano servizio deve essere fornito di guardiola e servizi igienici. Qualora non sia possibile assicurare a tali categorie di portieri l’uso dei servizi igienici nello stabile, e non sia possibile, a causa della struttura dell’edificio, la realizzazione di idonei servizi, le parti possono trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale.
La concessione dell’alloggio costituisce una prestazione accessoria del rapporto di portierato e, in quanto tale, segue le sorti del contratto cui accede, con obbligo di rilascio al momento del licenziamento o delle dimissioni; essa, perciò, non integra un autonomo rapporto di locazione, ma ricade sotto il regime del contratto di portierato. Quanto al rilascio dell’alloggio, «in caso di morte del portiere è consentito il godimento dell’alloggio per i tre mesi successivi al decesso a coloro che al momento della morte erano con lui conviventi o a suo carico» (TAMBORRINO). A tal proposito la giurisprudenza ha precisato che, nel caso di decesso del portiere, l’amministratore può, anche senza deliberazione dell’assemblea, agire per il rilascio dell’immobile nei confronti del coniuge che detenga l’unità immobiliare senza titolo (Cass. 26-6-1991, n. 7162).
Può darsi il caso che l’assemblea di condominio decida di sopprimere il servizio di portierato e di concedere in locazione l’unità immobiliare prima adibita ad alloggio del portiere. In questo caso, trattandosi di mutamento di destinazione della cosa comune, può senz’altro parlarsi di innovazione. Sarà dunque indispensabile, ai fini della validità della relativa delibera assembleare, la maggioranza di cui all’art. 1136, 5° co., c.c., e cioè un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio. Nel caso in cui si debba stipulare un contratto di locazione superiore ai nove anni sarà necessaria l’unanimità dei consensi (cfr. art. 1108 c.c.).