Allarme antifurto
L’installazione di un sistema di allarme in un edificio condominiale configura un’innovazione gravosa, dato il tipo di intervento tecnico che si rende necessario (installazione di linee elettriche, modificazioni al portone di ingresso, alle porte ed alle finestre dei singoli appartamenti). Occorrerà dunque valutare, nel caso in cui alcuni condòmini dissentano dall’installazione, la possibilità di un’utilizzazione separata dell’impianto. In caso affermativo sarà possibile procedere alla messa in opera dell’impianto, ma i condòmini dissenzienti saranno esonerati da qualsiasi contributo nella spesa; in caso contrario, secondo quanto disposto dall’art. 1121 c.c., l’innovazione non sarà consentita.
Può accadere che l’allarme, installato in un appartamento di proprietà esclusiva, arrechi turbamento alla quiete del condominio. In tal caso sarà necessario valutare l’entità delle immissioni sonore prodotte dall’allarme, verificando l’eventuale superamento del limite della normale tollerabilità. Ricorrendo quest’ultima ipotesi, sarà in facoltà dell’assemblea condominiale intimare la rimozione del sistema.
Può accadere che l’allarme, installato in un appartamento di proprietà esclusiva, arrechi turbamento alla quiete del condominio. In tal caso sarà necessario valutare l’entità delle immissioni sonore prodotte dall’allarme, verificando l’eventuale superamento del limite della normale tollerabilità. Ricorrendo quest’ultima ipotesi, sarà in facoltà dell’assemblea condominiale intimare la rimozione del sistema.