Alberi e siepi

Gli artt. 892-899 c.c. dettano le regole da osservarsi, nei rapporti di vicinato, per la messa a dimora di alberi e siepi. In particolare, gli artt. 892-895 disciplinano le distanze legali, l’art. 896 la recisione di rami protesi e di radici, e gli artt. 897-899 il regime della proprietà.
Per quanto attiene alla materia condominiale, la dottrina prevalente ritiene che la normativa sulle distanze legali non si applichi quando si tratti di alberi piantati in giardini di proprietà comune, mentre le ritiene senz’altro applicabili quando gli alberi stessi siano piantati nelle proprietà esclusive, e dunque si tratti di regolamentare le distanze intercorrenti tra fondi, per l’appunto, di proprietà esclusiva.
La presenza di alberi, siano essi di proprietà esclusiva o di proprietà comune, può causare problemi all’interno del condominio soprattutto per quanto attiene alla possibilità che essi tolgano aria e luce ad alcuni dei condòmini. A questo proposito, è stato sottolineato che «in ogni caso gli alberi non debbono recar danno (anche di sottrazione di aria e luce) alle proprietà dei singoli condòmini» (TAMBORRINO).
Per converso, nel caso in cui si tratti di un giardino impiantato prima della costituzione del condominio, può senz’altro configurarsi una servitù a carico di quest’ultimo, con la conseguenza che il condòmino interessato potrà soltanto chiedere la recisione degli eventuali rami che si protendono oltre misura o la potatura di siepi, ma non potrà ottenerne la rimozione in toto.