Aggetti

I condòmini non possono occupare, con corpi di fabbrica sporgenti in aggetto (es. con bovindi), lo spazio aereo sovrastante il cortile comune, quando l’utilizzazione a proprio esclusivo vantaggio, ancorché parziale, della relativa colonna d’aria sia tale da compromettere la destinazione naturale del cortile medesimo, che è quella di fornire aria e luce alle unità immobiliari che vi prospettano.
Gli altri condòmini hanno, ai sensi dell’art. 840 c.c., il diritto di opporsi a siffatta utilizzazione della cosa comune, convenendo in giudizio l’autore della violazione che si intende eliminare.