Affissioni

L’amministratore può, nell’espletamento delle proprie mansioni, affiggere nell’androne dell’edificio amministrato avvisi recanti comunicazioni, prescrizioni o ammonizioni per i condòmini. Tale facoltà è connaturale all’incarico affidatogli e gli deriva dalla necessità o opportunità di portare, in maniera immediata, i propri provvedimenti nella sfera di conoscibilità di tutti i partecipanti al condominio.
Per i singoli condòmini e, in genere, per chiunque altro non rivesta la qualità di amministratore vige, invece, il divieto di affissione. Costoro, per le loro comunicazioni al condominio, dovranno rivolgersi all’amministratore o all’assemblea dei condòmini.