Abitabilità

La licenza o certificato di abitabilità è un provvedimento con il quale il Sindaco autorizza l’uso di una costruzione a fini abitativi. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Sindaco rilascia il certificato. In questo frangente può disporre ispezioni per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti affinché la costruzione possa essere dichiarata abitabile.
In caso di silenzio dell’amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità si intende attestata (c.d. silenzio-assenso). In tale ipotesi il Sindaco, nei successivi centottanta giorni, può disporre un’ispezione e, nell’ipotesi in cui non risultino i prescritti requisiti, può dichiarare la non abitabilità della costruzione.
L’uso o l’abitazione di immobili senza la prescritta autorizzazione configura un reato di natura contravvenzionale, punito con l’ammenda da Lire 40.000 a Lire 400.000 ed oblabile ai sensi dell’art. 162 c.p.
Nel caso di vendita immobiliare, fra i documenti che l’alienante ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’acquirente è incluso anche il certificato di abitabilità, la cui consegna, salvo che il compratore rinunci al requisito abitativo, deve ritenersi indispensabile ai fini della piena realizzazione della funzione socio-economica del contratto (Cass. 20-1-1996, n. 442). Qualora il venditore non consegni il certificato deve considerarsi inadempiente, con la conseguente esperibilità, da parte del compratore, del rimedio risolutorio.
Sul piano dei rapporti condominiali, va precisato che l’assenza del certificato di abitabilità dei singoli appartamenti di uno stabile non osta alla costituzione del condominio, il quale sorge ipso facto quando all’interno dell’edificio vi siano almeno due proprietari (Cass. 26-1-1982, n. 510).