Vitiàntur et vìtiant

Vitiàntur et vìtiant [lett. “sono viziate e viziano”]

Espressione adoperata per indicare quei particolari elementi accidentali del negozio giuridico (condizione illecita, art.1354 c.c.; condizione sospensiva meramente potestativa, art. 1355 c.c. [vedi condìcio]), i quali, oltre ad essere viziati, rendono integralmente nullo il negozio giuridico cui sono apposti.
Dagli elementi che (—), si distinguono quelli che vitiantur sed non vitiant, i quali pur se viziati, non inficiano il negozio giuridico cui sono apposti (per un es., in tema di mutuo [vedi utile per inutile non vitiàtur].