Vis màior (cùi resìsti non pòtest)
Vis màior (cùi resìsti non pòtest) [Forza maggiore; cfr. artt.1219 c.c.; 45 c.p.]
L’espressione indicava, in diritto romano, il complesso delle circostanze estranee alla volontà del debitore e da lui non dominabili: essa era considerata causa di non imputabilità dell’inadempimento (al debitore).
In diritto giustinianeo, la (—) fu compiutamente distinta dal casus fortuìtus [vedi], considerata quale evento che di fatto impediva l’adempimento di una obbligazione, in quanto — pur se previsto o prevedibile — non neutralizzabile dalle umane forze (si pensi ad una violenta tempesta, un terremoto, un’incursione di barbari, etc.).
Nel diritto vigente, la (—) ha una duplice rilevanza:
— nel diritto civile, è causa di esonero dalla responsabilità contrattuale;
— nel diritto penale, è causa di esclusione dell’elemento psicologico del reato.
L’espressione indicava, in diritto romano, il complesso delle circostanze estranee alla volontà del debitore e da lui non dominabili: essa era considerata causa di non imputabilità dell’inadempimento (al debitore).
In diritto giustinianeo, la (—) fu compiutamente distinta dal casus fortuìtus [vedi], considerata quale evento che di fatto impediva l’adempimento di una obbligazione, in quanto — pur se previsto o prevedibile — non neutralizzabile dalle umane forze (si pensi ad una violenta tempesta, un terremoto, un’incursione di barbari, etc.).
Nel diritto vigente, la (—) ha una duplice rilevanza:
— nel diritto civile, è causa di esonero dalla responsabilità contrattuale;
— nel diritto penale, è causa di esclusione dell’elemento psicologico del reato.