Vis absoluta
Vis absoluta [Violenza fisica; cfr. art. 1434 c.c.]
La (—) è la violenza fisica con la quale un soggetto estorce ad un altro una volontà negoziale altrimenti inesistente; si distingue dalla vis compulsìva [vedi], nella quale la volontà, anche se viziata, esiste.
La (—) rende nullo il negozio giuridico, mancando del tutto una volontà negoziale (si pensi, ad es., al caso in cui un soggetto prenda con forza la mano dell’altro, facendogli sottoscrivere un accordo assolutamente non voluto).
La (—) è la violenza fisica con la quale un soggetto estorce ad un altro una volontà negoziale altrimenti inesistente; si distingue dalla vis compulsìva [vedi], nella quale la volontà, anche se viziata, esiste.
La (—) rende nullo il negozio giuridico, mancando del tutto una volontà negoziale (si pensi, ad es., al caso in cui un soggetto prenda con forza la mano dell’altro, facendogli sottoscrivere un accordo assolutamente non voluto).