Vìndex

Vìndex [Garante]

Nel processo per lègis actiònes [vedi], il (—) garantiva personalmente la comparizione del convenuto a data differita, nel caso in cui quest’ultimo si fosse rifiutato di seguire l’attore davanti al magistrato giusdicente.
Era, altresì, previsto l’intervento del (—) nella speciale procedura della manus inièctio [vedi legis actio per manus iniectiònem], dove al convenuto era consentito di offrire, in qualità di garante, una persona di sicura solvibilità, al fine di sottrarsi all’azione esecutiva.