Vim vi repèllere lìcet
Vim vi repèllere lìcet [Lett. “è lecito reagire con violenza alla violenza”; legittima difesa; cfr. artt. 2044 c.c.; 52 c.p.]
Fondamentale principio giuridico in virtù del quale era considerata lecita la reazione violenta alla violenza altrui (legittima difesa).
Nel diritto romano, la legittima difesa escludeva l’illiceità della reazione violenta.
Nel diritto civile vigente, essa:
— è causa di non punibilità (c.d. scriminante) del reato (art. 52 c.p.);
— è causa di non imputabilità del danno prodotto con la reazione (art. 2044 c.c.).
Fondamentale principio giuridico in virtù del quale era considerata lecita la reazione violenta alla violenza altrui (legittima difesa).
Nel diritto romano, la legittima difesa escludeva l’illiceità della reazione violenta.
Nel diritto civile vigente, essa:
— è causa di non punibilità (c.d. scriminante) del reato (art. 52 c.p.);
— è causa di non imputabilità del danno prodotto con la reazione (art. 2044 c.c.).