Vetustas servitutis (o prærogativa temporis)

Vetustas servitutis (o prærogativa temporis)

In origine era l’acquisto delle servitù mediante “usucapio” [vedi] col decorso di due anni.
Una “lex Scribonia” della fine dell’età repubblicana vietò “l’usucapio servitutis”.
In diritto postclassico si tornò a ritenere per alcune servitù che la (—) (cioè il lungo esercizio di fatto di una servitù reso concreto da opere costruite sul fondo servente ab immemorabile) poteva concretare la prova dell’esistenza del diritto di servitù.
Giustiniano
[vedi] assoggettò a prescrizione tutte le servitù con gli stessi requisiti della “præscriptio longi temporis” [vedi] relativa a cose immobili.