Venditio ususfructus

Venditio ususfructus

L’“ususfructus” [vedi] era intrasferibile come diritto, ma poteva formare oggetto di locazione.
Le fonti però prevedono anche una “venditio usufructus” che aveva la sola conseguenza che il cessionario acquistava l’esercizio del diritto. In pratica, venendo a cessare l’usufrutto per scadenza del termine o morte dell’usufruttuario, avevano fine gli effetti della vendita, anche se tra le parti era stato convenuto da essi dovessero perdurare oltre.