Vacàtio legis
Vacàtio legis [cfr. art. 73 Cost.; 10 disp. prel.]
Viene così definito il periodo di tempo che intercorre tra il momento della pubblicazione di una legge ed il momento della sua entrata in vigore.
Lo sfalsamento è giustificato da una duplice esigenza:
— dar modo alla collettività di conoscere le nuove leggi;
— approntare le strutture tecnico-organizzative necessarie al funzionamento della legge.
Nel diritto vigente la (—) è, di regola, di 15 gg., salva diversa previsione; sono denominate leggi-catenaccio quelle immediatamente vigenti, per le quali, cioè, non è prevista una (—).
Viene così definito il periodo di tempo che intercorre tra il momento della pubblicazione di una legge ed il momento della sua entrata in vigore.
Lo sfalsamento è giustificato da una duplice esigenza:
— dar modo alla collettività di conoscere le nuove leggi;
— approntare le strutture tecnico-organizzative necessarie al funzionamento della legge.
Nel diritto vigente la (—) è, di regola, di 15 gg., salva diversa previsione; sono denominate leggi-catenaccio quelle immediatamente vigenti, per le quali, cioè, non è prevista una (—).