Utile per inutile non vitiàtur

Utile per inutile non vitiàtur [Ciò che è utile non è viziato da ciò che è inutile]

Fondamentale principio giuridico, rilevante in tema di conservazione del negozio giuridico [vedi sanatoria]. In virtù di tale principio, si ritiene che i vizi che inficiano la clausola di un negozio giuridico non invalidano necessariamente l’intero negozio, se risulta che le parti lo avrebbero egualmente concluso anche senza quella clausola o se la clausola nulla è sostituita di diritto (si pensi, ad es., al mutuo usurario, nel quale, posta l’illiceità dell’usura, l’art. 1815, 2° co., c.c., stabilisce che il mutuo resta in vita, con la corresponsione di interessi al tasso legale).