Usus sine fructu

Usus sine fructu [Uso; cfr. artt. 1021 ss. c.c.]

Diritto reale assoluto in senso improprio su cosa altrui [vedi iùra in re alièna], rientrava tra i rapporti affini all’usufrutto [vedi ususfrùctus].
L’(—) di una cosa fruttifera o anche infruttifera, riconosciuto sin dall’epoca classica, consisteva appunto nell’usare una cosa altrui entro i limiti dei propri bisogni o dei bisogni della propria famiglia, senza percepirne i frutti.
Nonostante l’usus normalmente fosse sine fructu, eccezionalmente, soprattutto in caso di usus costituito su fondi rustici, era ammessa la possibilità di appropriarsi dei frutti della cosa, che fossero abitualmente necessari per una razionale utilizzazione della res [vedi]. In altri termini, l’usuario, a differenza dell’ususfructuarius, non aveva diritto a tutti i frutti normali della cosa, pur non essendone esclusa del tutto la percezione. Giustiniano stabilì che il titolare dell’(—) potesse cogliere “quod ad victum sibi suìsque suffìciat” (tutto ciò che era sufficiente per il sostentamento di se stesso e della sua famiglia).