Usus

Usus [lett. “uso”]

Veniva così semplicemente definita dalla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] la disponibilità materiale di tutte le res [vedi] appartenenti ad una familia [vedi], da parte di un soggetto diverso dal pater familias [vedi] (che ne era l’unico titolare).
La situazione era esternamente affine alla possèssio [vedi] e, pur risultando in via di principio illecita, fu tollerata quando era pacifica e pubblica: l’(—) divenne così l’espediente cui faceva ricorso il pater familias che avesse temporaneamente bisogno di utilizzare beni appartenenti ad una familia non sua.
La legge delle XII Tavole stabilì che, nei casi in cui il titolare originario dei beni non avesse fatto espressa riserva del suo diritto sui beni dati in (—), l’(—) protratto per due anni (per i fondi) od un anno (per gli altri beni) producesse l’acquisto del mancìpium a favore dell’usuario: l’istituto costituì il precedente storico dell’usucàpio [vedi]. Si distingue dall’usus sine fructu [vedi] e dall’usus maritàlis [vedi].